CODICE ETICO
PREMESSO
- che le parti di cui al presente Codice svolgono la propria attività professionale nell’ambito dell’automotive;
- che le parti aderenti al presente accordo hanno interesse a creare un’aggregazione che possa supportarle nei percorsi di innovazione di prodotto e di processo finalizzata all’aumento della loro capacità innovativa e competitività sul mercato;
- che le parti aderenti ritengono che lo strumento più adeguato ad attuare il loro progetto sia un contratto di rete che abbia le caratteristiche per far acquisire alla rete la soggettività giuridica prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni (da ultimo D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. Legge 7 agosto 2012 n. 134 e D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. Legge 17 dicembre 2012 n. 221);
- che, pertanto, le parti aderenti al presente accordo hanno stipulato in data ………….
contratto costitutivo della Rete Impresa Automotive Italia;
CONSIDERATO
- che l’obiettivo del presente documento è di sensibilizzare le suddette parti aderenti che operano nella Rete Impresa Automotive Italia a rispettare le regole di SERIETA’, TRASPARENZA, CORRETTEZZA, QUALITA’ e di definire le regole di condotta degli appartenenti alla Rete Impresa Automotive Italia medesima
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI DEFINISCE IL SEGUENTE CODICE ETICO E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Articolo 1
Le Parti Firmatarie la presente sono unitamente impegnati a :
1.rispettare i contenuti del presente codice di autoregolamentazione;
2.non porre in essere attività in contrasto con le finalità della Rete d’impresa, ivi compresa l’adesione ai circuiti delle carrozzerie concordatarie delle Compagnie assicuratrici;
3.rispettare le generali regole di buona fede, correttezza e diligenza professionale imposte dal Codice Civile e dalle regole caratterizzanti l’attività imprenditoriale e artigianale svolta;
4.rispettare, porre in essere e/o eseguire nella maniera più diligente possibile tutte le delibere assunte con le modalità previste dal contratto di costituzione dall’organo comune della Rete Automotive Italia, in attuazione degli obiettivi strategici e del programma di rete di cui al Contratto costitutivo della Rete medesima.
Articolo 2
Le parti aderenti si impegnano a:
1.Fornire sempre al cliente, se richiesto verbalmente, in forma analitica il preventivo dell’intervento di riparazione/ripristino dell’autoveicolo che sarà eseguito, in forma gratuita al cliente applicando il tariffario;
2.Nel momento in cui il cliente richiede il preventivo in forma scritta e su carta intestata dell’azienda, l’autoriparatore si impegna a fornirlo con facoltà di richiedere una cauzione fino al 10% dell’ammontare, somma che sarà detratta dal documento fiscale una volta terminati i lavori di riparazione;
3.Nel caso di preventivo relativo ad un intervento per il quale si renderà necessario lo smontaggio, anche parziale, dell’autovettura, al cliente sarà addebitato il costo di tale intervento alla tariffa oraria della carrozzeria;
4.Mantenere valido il preventivo per 30 giorni;
5.Avvisare tempestivamente il cliente nel caso in cui intervenissero degli imprevisti nella riparazione che determinino una variazione dei costi superiore al 15% rispetto al preventivo elaborato inizialmente;
6.Riportare sul documento fiscale rilasciato al cliente al termine delle operazioni di ripristino del veicolo le seguenti voci:
- elenco dei ricambi e dei relativi prezzi
- le ore di manodopera
- la tariffa oraria
- i materiali di consumo
- la voce smaltimento rifiuti
- il costo dell’utilizzo delle strumentazioni elettroniche dime
7.rilasciare al cliente che ne faccia esplicita richiesta la documentazione fotografica degli interventi;
8.rilasciare la garanzia sul lavoro eseguito secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24;
9.utilizzare materiali di prima qualità, ricambio originali o di qualità equivalente agli originali;
10.rispettare le regole per la sicurezza del lavoro e per la tutela del lavoro;
11.esporre presso la propria sede il marchio identificativo della Rete;
Articolo 3
Il presente Codice vincola la parti aderenti a partire dalla data della loro adesione alla Rete Impresa Automotive Italia.
In ogni caso, si concede il termine di 12 mese dalla data suddetta, per adeguarsi agli standard di cui ai precedenti articoli, salvo diverso termine deliberato dall’organo Comune della rete medesima.
Articolo 4
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia al contratto di costituzione della Rete Impresa Automotive Italia, di cui il presente Codice rappresenta un allegato.
Luogo, Data
Firma azienda Firma Rete Impresa Automotive Italia